Non ho capito nulla sull'ultima forma di processo in Istituzioni di diritto romano : cognitio extra ordinem !
Qualcuno può darmi una mano per favore ?!
molto in generale e da quel poco che mi ricordo:
non c'è più la divisione in due stadi (in iure - apud iudicem); niente più formule ne solennità; il processo è sottratto al giudizio dei privati e sottoposto a pubblici funzionari; sentenza non più solo pecuniaria ma chi rivendica la proprietà su una cosa può riaverla (mediante l'esercizio dell'autorità..militari manu credo) poi non mi ricordo più
> molto in generale e da quel poco che mi ricordo:
> non c'è più la divisione in due stadi (in iure -
> apud iudicem); niente più formule ne solennità; il
> processo è sottratto al giudizio dei privati e
> sottoposto a pubblici funzionari; sentenza non più
> solo pecuniaria ma chi rivendica la proprietà su
> una cosa può riaverla (mediante l'esercizio
> dell'autorità..militari manu credo) poi non mi
> ricordo più
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> molto in generale e da quel poco che mi ricordo:
> non c'è più la divisione in due stadi (in iure -
> apud iudicem); niente più formule ne solennità; il
> processo è sottratto al giudizio dei privati e
> sottoposto a pubblici funzionari; sentenza non più
> solo pecuniaria ma chi rivendica la proprietà su
> una cosa può riaverla (mediante l'esercizio
> dell'autorità..militari manu credo) poi non mi
> ricordo più
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> molto in generale e da quel poco che mi ricordo:
> non c'è più la divisione in due stadi (in iure -
> apud iudicem); niente più formule ne solennità; il
> processo è sottratto al giudizio dei privati e
> sottoposto a pubblici funzionari; sentenza non più
> solo pecuniaria ma chi rivendica la proprietà su
> una cosa può riaverla (mediante l'esercizio
> dell'autorità..militari manu credo) poi non mi
> ricordo più
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la procedura extra ordinem esce fuori dal sistema dei giudizi privati (ordo iudiciorum privatorum ) x' sono sovvertiti i canoni del processo formulare .
la proc ex ord si affianca alla proc form ke continua a esistere nonostante subisca interventi e modificazioni.
il proc ex ord si apre con un ordine di comparizione del convenuto emesso da un funzionario imperiale .
ad esso segue la litis denuntiatio che è una specie di citazione fatta dall'attore e notificata dall'ufficiale pubblico.
davanti al giudice l'attore espone la sua pretesa e il convenuto la sua difesa.
il giudice ordina le prove e queste saranno visionate da lui secondo precisi criteri legali.
accertato il diritto emana la sentenza che ha carattere ufficiale.
per questo motivo la sentenza può essere impugnata e si può fare ricorso al giudizio del principe.
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